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Regime forfettario rimborso spese in fattura

Durante le nostre consulenze, molti clienti ci chiedono come trattare le spese sostenute per i loro committenti durante le loro prestazioni professionali.

Specialmente chi è in regime forfettario, il quale come sappiamo non ha la possibilità di dedurre nessun costo da fattura, si trova davanti al dubbio su come trattare le spese che sostiene per portare al termine la propria prestazione.

Sommario

Le spese sostenute per il cliente

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Queste spese concorreranno al raggiungimento del limite di fatturato di 65.000 € per mantenere il regime e, quindi, costituiranno la base imponibile per il calcolo delle imposte o dei contributi, oppure esiste qualche modo affinché siano esenti da assoggettamento?

Nel contenuto di oggi analizzeremo proprio questo aspetto. Vedremo quando e come è possibile per i contribuenti forfettari non far concorrere le spese sostenute per i clienti nel computo dei propri ricavi e perciò non andare a calcolare le tasse su queste somme.

Le spese sostenute per il cliente

Per le spese sostenute dai professionisti per lo svolgimento della propria prestazione professionale (viaggio, vitto, alloggio ecc…), che non sono documentate da fattura, diciamo subito che c’è poco da fare.

Qualora vengano addebitate nella fattura di vendita del contribuente, concorreranno a formare imponibile ai fini sia fiscali che contributivi. Il professionista quindi si troverà a pagare imposte e contributi.

Ciò vale sia per i contribuenti in regime ordinario che per coloro che aderiscono al regime forfettario.

Nel caso in cui, invece, le spese siano documentate da fattura, ma questa venga intestata direttamente al professionista, il quale poi le addebiterà alla azienda cliente nella propria fattura di vendita, potranno essere dedotte dall’imponibile (sulla base di percentuali ben definite dalla normativa) solo da quei professionisti in regime ordinario IVA.

Per i clienti forfettari non ci sono molte soluzioni.

Come sappiamo, il reddito dei forfettari non viene determinato analiticamente (ricavi – costi), ma attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività differente in base al codice ATECO ovvero al settore di attività del contribuente.

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Sulla base del coefficiente di redditività, quindi, il contribuente forfettario, in base al proprio fatturato, vedrà decurtata su questo una percentuale che non sarà tenuta in considerazione per l’applicazione dell’aliquota fiscale e contributiva. Le fatture ricevute per i costi/spese sostenute per portare a termine la propria prestazione professionali non saranno per nulla rilevanti.

Le domande e i dubbi che lecitamente una neo partita IVA si trova a porsi sono: questo regime è veramente conveniente? Non c’è alcuno modo per non far concorrere le spese sostenute per i clienti al conteggio dei ricavi o compensi, ma, soprattutto, all’assoggettamento al calcolo delle imposte e dei contributi?

In linea generale la risposta è no. Tuttavia, esiste un caso in cui è possibile non far concorrere queste somme al conteggio dei ricavi/compensi. Vediamo la situazione specifica.

Come detto sopra le spese sostenute per conto dei clienti, anche documentate da fattura intestata al professionista e addebitate in questa, se si agisce in regime forfettario, sono considerate a tutti gli effetti parte integrante del fatturato del contribuente.  Su questi valori, quindi, saranno calcolati imposte e contributi in base al coefficiente di redditività assegnato al codice ATECO della partita IVA e all’aliquota dell’imposta sostitutiva.

Esiste un caso però in cui queste spese non saranno conteggiate nel calcolo del limite dei ricavi/compensi e non concorreranno al calcolo dell’imponibile e, di conseguenza, non saranno oggetto di calcolo di imposte e contributi.

Parliamo di quelle spese sostenute in nome e per conto del committente, ovvero tutte quelle spese che sono documentate da una fattura intestata direttamente al cliente finale.

In questo caso, benché l’esborso monetario sia effettuato dal professionista, le spese addebitate in fattura non costituiranno base imponibile.

Queste spese, così come la fattura che riceverà dal professionista, saranno deducibili per il committente (chiaramente se il cliente è in regime ordinario).

Oltre ad avere una spesa documentata da una fattura, queste spese anticipate dovranno essere riportate in quella che il professionista staccherà al proprio cliente.

Sulla fattura del professionista, accanto al valore dell’importo delle spese anticipate, dovrà essere riportata la dicitura “spese anticipate ex. Art. 15 DPR 633/72”.

Chiaramente, l’importo del rimborso spese deve essere uguale all’importo delle spese anticipate. Inoltre, consigliamo sempre di allegare, alla propria fattura con rimborso spese, le fatture ricevute a nome del proprio cliente, in modo che siano verificabili gli importi rifatturati.

Facciamo l’esempio di una situazione nella quale un professionista in regime forfettario si potrebbe trovare ad addebitare un rimborso spese in fattura.

“ Il sig. Bodoni vive a Milano ma gli viene commissionata una consulenza a Roma da parte di un cliente. Per raggiungere la capitale, il Bodoni sostiene dei costi per € 80. Se questi costi sostenuti dal Bodoni saranno documentati da una fattura intestata al committente egli potrà farseli rimborsare e non costituiranno per lui base imponile.

N.B. 1 Chiaramente queste spese da far fatturare al committente devono essere concordate!

N.B. 2 Se si pattuisce con il proprio committente un rimborso forfettario da riportare in fattura, questo costituirà sempre imponibile per il professionista forfettario.

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Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 03/02/2021
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    13 commenti
  1. Massimo ha detto:

    Le spese anticipate per nome e conto del cliente, vanno fatturate per forza, non posso emettere una semplice ricevuta non fiscale?
    Inoltre, il mio cliente è in regime ordinario, per poter dedurre tali spese, gli basta la mia fattura di spese anticipate o deve deve per forza avere anche la fattura “originale” ? E’ obbligatorio consegnargli la fattura “originale”?

  2. edoardo ha detto:

    buongiorno io sono un geometra. nel caso faccio una pratica catastale e al catasto ci sono da versari oneri per esempio € 100 (in fattura li metto come articolo 15) e la parcella per esempio è € 500,00. Ai fini di calcolare ricavi o compensi i € 100.00 come vengono considerati? nel senso che se fanno cumulo per non superare la soglia dei € 65.000,00 €

    • Michele (Partitaiva24.it) ha detto:

      Buonasera Edoardo,

      se si tratta di spese esenti questi non rientreranno nel computo dei 65.000 €, dovresti però avere tutte le pezze giustificative per dimostrare che si tratta di oneri del catasto.