Durante le nostre consulenze, molti clienti, ci chiedono come trattare le spese sostenute per i loro clienti durante le loro prestazioni professionali.
Specialmente chi è in regime forfettario, il quale come sappiamo non ha la possibilità di dedurre nessun costo da fattura, si trova molto dubbioso su come trattare le spese che sostiene per portare al termine la propria prestazione.
Queste spese concorreranno al raggiungimento del limite di fatturato di 65.000 € per mantenere il regime e costituiranno quindi base imponibile per il calcolo delle imposte o dei contributi oppure c’è qualche modo affinché siano esenti da assoggettamento ad imposte e contributi?
Nel contenuto di oggi analizzeremo proprio questo aspetto. Vedremo quando e come è possibile per i contribuenti forfettari non far concorrere le spese sostenute per i clienti nel computo dei propri ricavi e perciò non andare a calcolare le tasse su queste somme.
LE SPESE SOSTENUTE PER IL CLIENTE
Per le spese sostenute dai professionisti per lo svolgimento della propria prestazione professionale (viaggio, vitto, alloggio ecc…) che non sono documentate da fattura diciamo da subito che c’è poco da fare.
Qualora vengono addebitate nella fattura di vendita del contribuente concorreranno a formare imponibile ai fini sia fiscali che contributivi. Il professionista quindi si troverà a pagarci imposte e contributi.
Ciò vale sia per i contribuenti in regime ordinario che per coloro che aderiscono al regime forfettario.
Nel caso in cui invece le spese siano documentate da fattura, ma questa fattura venga intestata direttamente al professionista il quale poi le addebiterà alla azienda cliente nella propria fattura di vendita potranno essere dedotte dall’imponibile (sulla base di percentuali ben definite dalla normativa) solo da quei professionisti in regime ordinario IVA.
Per i clienti forfettari ci sarà poco da fare.
Come sappiamo, il reddito dei forfettari non viene determinato analiticamente (ricavi – costi) ma attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività differente in base al codice ATECO ovvero al settore di attività del contribuente.
Sulla base del coefficiente di redditività quindi il contribuente forfettario in base al proprio fatturato vedrà decurtato dal proprio fatturato una percentuale che non sarà tenuta in considerazione per l’applicazione dell’aliquota fiscale e contributiva. Le fatture ricevute per i costi/spese sostenute per portare a termine la propria prestazione professionali non saranno per nulla rilevanti.
Le domande ed i dubbi che lecitamente che lecitamente ogni neo partita IVA si trova a porsi questo regime è veramente conveniente? Non c’è alcuno modo per non far concorrere le spese sostenute per i clienti al conteggio dei ricavi o compensi ma soprattutto all’assoggettamento al calcolo delle imposte e dei contributi?
In linea generale la risposta è no; tuttavia esiste un caso in cui è possibile non far concorrere queste somme al conteggio dei ricavi/compensi. Vediamo la situazione specifica.
IL RIMBORSO SPESE PER I FORFETTARI
Come detto sopra le spese sostenute per conto dei clienti anche documentate da fattura intestata al professionista e addebitate in fattura, se si agisce in regime forfettario, sono considerate a tutti gli effetti parte integrante del fatturato del contribuente. Su questi valori quindi saranno calcolate imposte contributi in base al coefficiente di redditività assegnato al codice ATECO della partita IVA e all’aliquota dell’imposta sostitutiva.
Esiste un caso però dove queste spese non saranno conteggiate nel calcolo del limite dei ricavi/compensi, non concorreranno al calcolo dell’imponibile e di conseguenza non saranno oggetto di calcolo di imposte e contributi.
Parliamo di quelle spese sostenute in nome e per conto del cliente ovvero tutte quelle spese che sono documentate da una fattura intestata direttamente al cliente finale.
In questo caso, benché l’esborso monetario sia effettuato dal professionista, le spese addebitate in fattura non costituiranno base imponibile.
Queste spese, così come la fattura che riceveranno dal professionista, per il committente saranno deducibili (chiaramente se il cliente è in regime ordinario).
Oltre ad avere una spesa documentata da fattura queste spese anticipate dovranno essere riportate nella fattura che il professionista staccherà al proprio committente.
Sulla fattura del professionista dovrà accanto al valore dell’importo delle spese anticipate dovrà essere riportata la dicitura “spese anticipate ex. Art. 15 DPR 633/72”.
Chiaramente l’importo del rimborso spese deve essere uguale all’importo delle spese anticipate. Inoltre, consigliamo sempre di allegare alla propria fattura con rimborso spese le fatture ricevute a nome del proprio cliente, in modo che siano verificabili gli importi rifatturati.
Facciamo l’esempio di una situazione nella quale un professionista in regime forfettario si potrebbe trovare ad addebitare un rimborso spese in fattura.
“ Al sig. Bodoni vive a Milano ma gli viene commissionata una consulenza a Roma da parte di un cliente. Per raggiungere la capitale il Bodoni sostiene dei costi per € 80. Se questi costi sostenuti dal Bodoni saranno documentati da una fattura intestata al committente egli potrà farseli rimborsare e non costituiranno per lui base imponile.“
N.B. 1 Chiaramente queste spese da far fatturare al committente devono essere concordate!
N.B. 2 Se si pattuisce con il proprio committente un rimborso forfettario da riportare in fattura questo costituirà sempre imponibile per il professionista forfettario.
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