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Le informazioni obbligatorie per i siti web

Chi gestisce un sito, a prescindere che sia impresa (società o impresa individuale) o professionista, deve ben tenere a mente che devono essere presenti in maniera obbligatoria delle informazioni specifiche quando questo è utilizzato come strumento commerciale. Queste informazioni aiutano a migliorare la componente informativa e di garanzia durante l’atto dell’acquisto. Su internet infatti, viene meno la componente fisica del rapporto cliente fornitore.

Sommario

I dati obbligatori

Le informazioni aggiuntive per i siti di e commerce

Le informazioni obbligatorie per i professionisti

L’informativa sulla privacy

L’informativa sull'utilizzo dei cookies

Le sanzioni per omessa indicazione

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L’e-commerce ormai è una parte importante di ogni business e sia imprese che professionisti non possono fare a meno di essere presenti sul web. È fondamentale però, nel momento della creazione del sito web conoscere la disciplina legale e fiscale di un sito con scopi commerciali.

Non è raro infatti, notare dai siti web dove i loro gestori non sono a conoscenza della normativa e corrono il rischio di sanzioni. Per aiutare tutti i nostri lettori quindi, ci è sembrato opportuno dare qualche indicazione sulle informazioni obbligatorie da inserire sui siti web a carattere commerciale.

I dati obbligatori

A seconda del vestito giuridico utilizzato, ditta individuale o società sono differenti i riferimenti normativi da seguire.

Dal 2001, coloro che sono titolari di una partita IVA e usufruiscono di un sito web per la loro attività commerciale devono indicare il numero di partita IVA sulla Home Page (pagina principale) del loro sito. La norma che porta tale obbligo è il DPR n. 633/1972 che, anche se precedente ad una idea di e-commerce è stato opportunamente aggiornato e adesso dispone:

I soggetti che intraprendono l’esercizio di impresa, arte o professione nel territorio dello stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell’agenzia dell’entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’agenzia dell’entrate. L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita IVA che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell’attività che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home page dell’eventuale sito e in ogni altro documento richiesto”.

Inoltre, ci sono anche altri adempimenti dettati dal codice civile per chi gestisce un sito web. In particolare al comma 8, dell’articolo 2250, per le SPA, le SAPA e le SRL che usufruiscono di un sito per la comunicazione al pubblico, devono essere indicati:

Le informazioni aggiuntive per i siti di e commerce

Coloro che effettuano attività di commercio attraverso il proprio sito, sia di tipo diretto che indiretto devono aggiungere delle informazioni aggiuntive per dare maggiori garanzie alla clientela che intende acquistare.

Nel decreto legislativo n. 70 del 2003 sono evidenziate le regole alle quali i commercianti e i professionisti devono sottostare quando vendono online. Le informazioni aggiuntive sono:

Tutte le informazioni sopra elencate devono essere inserite in una apposita parte del sito in maniera tale che il consumatore sia tutelato ed abbia a disposizione tutte le informazioni riguardo i suoi diritti ed obblighi.

Le informazioni obbligatorie per i professionisti

Per i professionisti che sono iscritti ad un albo o più in generale per i lavoratori autonomi che rientrano in delle categorie “protette” (avvocati, commercialisti, ecc.), oltre alla normativa presente, questi devono rispettare dei codici deontologici che possono prevedere ulteriori dati e informazioni da dichiarare (l’ordine professionale di appartenenza ad esempio).

L’informativa sulla privacy

Il codice in materia di protezione dei dati personali, il D. LGS. n. 196/2003, per coloro che sono titolari di un sito web ha imposto di pubblicare l’informativa sulla riservatezza dei dati personali.

Questa informativa, deve essere resa pubblica in una parte facilmente accessibile per il visitatore.

Inoltre, la parte più rilevante in questo senso è che in tutti gli eventuali form di contatto, dove si richiedono i dati del visitatore, sia indicata la dicitura riguardante l’accettazione del cliente dell’informativa sulla privacy.

Questa, può essere inserita in due modi:

Comunque, è sempre consigliato mettere a disposizione un link a cui si rimanda all’informativa completa.

L’informativa sull’utilizzo dei cookies

Attraverso la direttiva UE n. 163/2009, che è stata recepita con il provvedimento del garante della privacy n. 229/2014, è diventato obbligatorio a partire da maggio 2015 inserire le indicazioni su tutti i siti web delle indicazioni sui cookies raccolti durante la navigazione degli utenti.

Per rispettare questa norma i soggetti che sono titolari di siti web devono inserire una pagina sul proprio sito che può essere la stessa usata per l’informativa sulla privacy dove sono riportati tutti i cookies raccolti.

Inoltre, è bene precisare che certi cookies vengono creati appositamente per il funzionamento del sito, altri invece sono installati per l’utilizzo di servizi di terzi, per esempio le pubblicità.

Come per l’informativa sulla privacy, anche quella sui cookies deve essere facilmente raggiungibile. Come tutti avrete potuto notare nel momento della navigazione, compare sempre una finestra sul sito che informa sui cookies. Ebbene questa è imposta per legge, in modo che i visitatori siano posti subito a conoscenza. Questa finestra presenta due pulsanti, uno che permette l’accettazione ed un altro che riporta all’ informativa sui cookies in modo che il visitatore sia adeguatamente informato.

La finestra rimarrà presente fino all’accettazione sull’ informativa da parte del cliente

Le sanzioni per omessa indicazione

Per i titolari di partita IVA che dispongono di un sito web che viene utilizzato per la loro attività, a scopo informativo oppure come un vero e proprio e-commerce, come predetto è obbligatoria l’indicazione della partita IVA (art. 35, comma 1, D.P.R. n. 633/72).

L’omessa indicazione viene sanzionata con multe che vanno da € 258,23 a € 2.065,83.

Riguardo invece, l’inosservanza degli obblighi informativi, di cui all’art. 2250 del codice civile, comporta anch’esso delle sanzioni che variano da un minimo di 206 € ad un massimo di 2.065 €.

In conclusione, vogliamo fare presente che le sopracitate sono le informazioni obbligatorie da inserire attualmente sui siti web. La normativa però è in continua evoluzione. È molto consigliato quindi, nel momento in cui si desideri aprire un sito aggiornarsi sulla normativa vigente in modo da evitare eventuali sanzioni le quali non fanno mai piacere.

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Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 07/12/2017
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