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Le imposte che non si pagano con il Regime Forfettario

Il regime forfetario risulta vantaggioso rispetto a quello ordinario non solo grazie alle numerose semplificazioni degli adempimenti, ma anche per via delle molte agevolazioni previste in materia fiscale. I vantaggi sono:

ai fini delle imposte dirette (IRPEF, IRAP, addizionali regionali, comunali, ecc.);
riguardo altri adempimenti, come l’esclusione dall’applicazione dagli studi di settore e un numero inferiore di adempimenti amministrativi e dichiarativi.

Sommario

Imposte sui redditi

Ritenute alla fonte per i contribuenti forfettari

Qualche esempio sul non assoggettamento a ritenuta d'acconto

L'irap

Studi di settore e parametri

Versamenti e dichiarazioni telematiche

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Imposte sui redditi

I contribuenti sotto il regime forfetario, ai fini delle imposte sui redditi:

Inoltre, non sono soggetti passivi IRAP (imposta regionale sulle attività produttiva) e, pertanto, non sono tenuti né alla presentazione della dichiarazione, né al versamento dell’imposta.

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Sono per di più esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri, anche se sono tenuti a fornire alcune indicazioni in dichiarazione dei redditi (quadro RS del modello Unico).

Attenzione però, i contribuenti dovranno presentare la dichiarazione dei redditi (c.d Modello Redditi, ex modello Unico) sempre entro gli ordinari termini stabiliti, ossia entro il 30 settembre di ogni anno (salvo proroghe).

Ricordiamo anche che nella dichiarazione dei redditi viene determinato il reddito d’impresa o di lavoro autonomo secondo le particolari regole previste per il forfettario e viene liquidata l’imposta sostitutiva nella misura del 15% (del 5% per i contribuenti c.d. “start-up”). Inoltre nella dichiarazione vanno dichiarati gli altri redditi eventualmente posseduti dal contribuente. Ricordiamo che sempre in sede di dichiarazione dei redditi i liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS determineranno l’ammontare dei contributi da pagare dati i redditi dichiarati.

Ritenute alla fonte per i contribuenti forfettari

I contribuenti forfetari:

In parole molto semplici quando un libero professionista in regime forfettario emette fattura incasserà tutto l’importo senza che il cliente finale si trattenga il 20% a titolo di ritenuta d’acconto. Nel caso opposto, se un professionista in regime “IVA” standard emette una fattura nei confronti di un cliente forfettario, la fattura non dovrà contenere alcuna ritenuta.

Qualche esempio sul non assoggettamento a ritenuta d’acconto

Secondo l’art.1, comma 67, Legge n.190/2014:

i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tal fine, i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva”.

Come precisato anche con Circolare 4 aprile 2016, n. 10, la disposizione trova la sua ragione “nell’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva”, infatti se il contribuente in regime forfetario assoggettasse ricavi o compensi a ritenuta, si troverebbe in una situazione creditoria “strutturale” verso l’erario per effetto delle ritenute d’acconto.

Che significa? Si pensi ad esempio ad un professionista con regime forfetario che sui compensi percepiti subisse ritenute in misura pari al 20%, a fronte di un’imposta sostitutiva pari al 15% (o al 5% se start-up), applicata al reddito: l’imposta sostitutiva risulterebbe sistematicamente di importo inferiore rispetto alle ritenute subite.

Il comma di cui parlato in precedenza inoltre dispone che, al fine di non subire ritenute d’acconto da parte dei sostituti d’imposta, i contribuenti forfetari sono tenuti a rilasciare un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. La dichiarazione relativa al non assoggettamento a ritenuta da produrre può essere riportata direttamente in fattura senza particolari formalità, pertanto sulle fatture emesse dai forfetari, va aggiunta la dicitura:

“si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto come previsto dall’ art.1, comma 67, Legge n.190/2014”.

In questo modo, il sostituto d’imposta, in possesso della dichiarazione delle fatture in cui è attestate l’adozione al regime forfetario per i pagamenti effettuati, non opera la ritenuta d’acconto. Inoltre, nel caso in cui si passasse dal regime dei minimi a quello forfettario non si pone il problema perché anche ai soggetti minimi non era applicata la ritenuta.

L’irap

Come ci ricorda il comma 64 dell’art.1 della Legge di stabilità 2015, l’imposta del 5 o del 15% applicata dai contribuenti forfetari è sostitutiva:

… dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.

Quindi, in base a questa disposizione i contribuenti forfettari non sono tenuti, né al versamento IRAP e né alla presentazione della relativa dichiarazione, tuttavia questa agevolazione ricorre dal primo anno in cui si applica il regime se ad esempio il contribuente in passato era in un regime non agevolato.

Studi di settore e parametri

Ai sensi del primo periodo, comma 73, art. 1, Legge n. 190/2014:

“I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall’applicazione degli studi di settori di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549.”.

La citata disposizione stabilisce dunque nei confronti delle imprese e dei lavoratori autonomi forfetari che non possono essere effettuati, con riferimento ai periodi di imposta di applicazione di tale regime, accertamenti fondati sugli studi di settore. Naturalmente non si è sottoposti a studi di settore e parametri e nemmeno sarà necessario presentare e trasmettere tali adempimenti.

Versamenti e dichiarazioni telematiche

Non è previsto nessun esonero dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. I contribuenti in regime forfetario dovranno pertanto, dato che sono titolari di partita IVA, procedere al versamento delle imposte e dei contributi attraverso il modello Redditi presentato in modalità telematiche dal proprio consulente fiscale. Va evidenziato inoltre che i contribuenti forfetari sono obbligati ad effettuare i seguenti versamenti:

In tutti i casi comunque la dichiarazione dei redditi va presentata sempre anche in assenza di redditi solo per il fatto che si è titolari di partita IVA.

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Pubblicato il: 28/09/2017
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    4 commenti
  1. JOEL ha detto:

    Complimenti per la chiarezza dei contenuti e per il vostro utilissimo sito. Mi chiedevo se era possibile aprire una partita iva da commerciante e non pagare i contributi INPS almeno per qualche tempo? Avrei bisogno di firmare alcuni contratti con i fornitori e fare il contratto di affitto ma sicuramente se non mi arriva la merce non potrò vendere.

    • PartitaIva24.it ha detto:

      Certamente, se hai scaricato il nostro ebook sul regime forfettario lì spieghiamo come la ditta può essere posta come inattiva i primi tempi proprio per fare le operazioni di cui tu parlavi. E non si paga alcun contributo INPS finchè non si attiva.

  2. Michele ha detto:

    Esistono anche agevolazioni se una ditta in regime forfettario vuole assumere dei dipendenti?

    • PartitaIva24.it ha detto:

      Le stesse che hanno le ditte normali in regime iva. Se sei perà nel forfettario e non vuoi perdere il regime occhio al limite dei 5 mila euro annui che puoi dare ai dipendenti (nell’importo va considerato anche INPS e INAIL)