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Lavoro occasionale: libretto di famiglia e contratto di prestazione occasionale

Durante l’estate 2017, il governo Gentiloni ha abolito i voucher INPS per il lavoro ed ha istituito il lavoro occasionale con l’art. 54-bis del D.L. 50/2017. Tramite questo articolo del decreto sono nati il libretto di famiglia e il contratto di prestazione occasionale. Il primo, il libretto di famiglia, può essere utilizzato solo in ambito privato e non nell’esercizio di attività professionali o d’impresa mentre il contratto di prestazione occasionale si utilizza per professionisti, lavoratori autonomi, imprese e associazioni.

Sommario

Le prestazioni di lavoro occasionale

I limiti orari del lavoro occasionale

I diritti del prestatore di lavoro

Come funziona il lavoro occasionale

Lavoro occasionale: il libretto di famiglia

Lavoro occasionale: "contratto di prestazione occasionale "prestO"

Cosa devono fare gli altri utilizzatori di lavoro occasionale

Sanzioni per abusi sul lavoro occasionale

La ricevuta di lavoro occasionale "classica" con ritenuta del 20%

L’uso del lavoro occasionale

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Le prestazioni di lavoro occasionale

Sia per le prestazioni in ambito di libretto di famiglia che per contratti di prestazione occasionale (cosiddetti “prestO”) valgono gli stessi limiti economici:

I limiti orari del lavoro occasionale

La disposizione prevede dei limiti di durata annua della prestazione di lavoro occasionale di 280 ore. Inoltre, non è possibile attuare la prestazione con dei lavoratori con cui l’utilizzatore abbia un rapporto di lavoro subordinato o l’abbia avuto nei sei mesi precedenti.

I diritti del prestatore di lavoro

Il prestatore ha diritto ad un riposo giornaliero, alle pause e a riposi settimanali, secondo le disposizioni in essere per i lavoratori subordinati. Esplicitando quanto detto prima: 11 ore di riposo tra due giorni di lavoro, pausa obbligatoria dopo 6 ore di lavoro consecutive ed un giorno di riposo settimanale.

Come funziona il lavoro occasionale

Prima di iniziare il rapporto di lavoro occasionale, sia per il libretto di famiglia che per “prestO”, gli utilizzatori (i datori di lavoro) che il prestatore (il lavoratore occasionale) devono procedere alla loro registrazione all’INPS utilizzando la piattaforma telematica messa a disposizione dall’ INPS stessa. I lavoratori dovranno indicare inoltre, le loro coordinate bancarie dove l’INPS verserà il compenso per la prestazione svolta. Se vi state chiedendo se avete letto bene, la risposta è positiva. Sarà proprio l’INPS a provvedere al pagamento del compenso per la prestazione di lavoro occasionale. Il pagamento avverrà entro il 15 del mese successivo a quello dello svolgimento della prestazione.

Cliccando sul link potrete scaricare una guida per la registrazione sul sito INPS per il lavoro occasionale.

Adesso ci occuperemo in dettaglio a chi sono rivolti il libretto di famiglia e il “prestO”.

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Lavoro occasionale: il libretto di famiglia

Come accennato in apertura, il libretto di famiglia è utilizzabile solo dalle persone fisiche e non è utilizzabile per esercitare attività professionali o di tipo imprenditoriale. Attraverso il libretto di famiglia possono essere pagati compensi per prestazioni dovute per esempio a: lavori domestici (pulizia, manutenzione, giardinaggio), babysitting, assistenza ad anziani, insegnamento privato ect. Il valore nominale di un titolo di pagamento (un buono o voucher a seconda di come si voglia chiamare) che compone il libretto di famiglia è parti a € 10. Sul totale, € 8 sono il compenso netto del prestatore di lavoro occasionale mentre, i restanti € 2 sono per i contributi previdenziali, assicurativi e costi di gestione vari.

La comunicazione della prestazione va effettuata da parte dell’utilizzatore al termine della prestazione. Come limite massimo per la comunicazione è stato posto il terzo giorno del mese successivo alla prestazione. Il metodo di comunicazione dello svolgimento della prestazione di lavoro occasionale deve essere fatto sempre attraverso la piattaforma telematica INPS. Di tutte le comunicazioni effettuate tramite piattaforma INPS viene trasmessa comunicazione anche al prestatore attraverso un sms.

Per prestazioni professionali o imprenditoriali invece, è stato creato il “prestO” (contratto di prestazione occasionale), il quale funziona un po’ diversamente.

Lavoro occasionale: “contratto di prestazione occasionale “prestO”

Di questo tipo di contratto possono beneficiarne come anticipato in precedenza: lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata.

Il compenso per ogni ora di prestazione lavorativa è uguale a € 9. Inoltre, il valore minimo giornaliero non può essere minore di 4 ore lavorative quindi, il compenso minimo giornaliero deve essere di € 36. I 9 € corrispondono al valore netto ricevuto dai prestatori per ora lavorativa. Questo valore viene aumentato della contribuzione INPS, dell’assicurazione INAIL del 36,5%, oltre all’1% per i costi di gestione. Il valore totale per un costo orario complessivo per l’utilizzatore quindi è di € 12,5 circa.

È importante far notare che il contratto di prestazione occasionale non può essere utilizzato da soggetti che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori a tempo indeterminato, le imprese nel settore edile e affini e nell’ambito dei contratti d’appalto. Rispetto al rapporto di prestazione tramite libretto di famiglia, la comunicazione all’INPS per l’inizio della prestazione deve essere data almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione sempre tramite il portale web dedicato. Nei casi in cui la prestazione non dovesse essere resa, si deve dare comunicazione sempre tramite il portale web entro la mezzanotte del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto. Anche in questo caso l’INPS comunica tutte le informazioni al prestatore via sms.

Riguardo a quanto appena scritto se in un secondo momento dovesse risultare che la prestazione è stata effettivamente svolta, verranno poste a carico dell’utilizzatore sanzioni in materia di lavoro nero.

Cosa devono fare gli altri utilizzatori di lavoro occasionale

Per utilizzare le prestazioni di lavoro occasionale è necessario che il futuro “datore di lavoro” provveda al versamento attraverso il modello F24 delle somme da utilizzare per il pagamento delle prestazioni occasionali. Nel caso si utilizzi il libretto di famiglia ogni versamento è parti a € 10 o multipli. Per il “prestO”, la misura del versamento è libera ed è individuata dall’utilizzatore in base alle sue esigenze. Tutti i versamenti andranno ad alimentare il cosiddetto portafoglio virtuale dell’utilizzatore, su cui l’istituto andrà a prelevare i valori da trasferire come compenso al prestatore, sul conto corrente indicato all’INPS da quest’ultimo.

Sanzioni per abusi sul lavoro occasionale

Come detto all’inizio del nostro articolo, il lavoro da prestazione occasionale non può superare gli € 2.500 e le 280 ore annue. In caso di superamento di questi valori il rapporto di lavoro si trasforma in subordinato a tempo indeterminato. In caso di mancata comunicazione preventiva del rapporto di prestazione all’INPS o in caso di attuazione di prestazione vietata dalla normativa sarà applicata una sanzione amministrativa che potrà variare da € 500 a € 2.500 per ogni prestazione giornaliera che ha violato la norma.

La ricevuta di lavoro occasionale “classica” con ritenuta del 20%

La riforma del lavoro occasionale attualmente non ha abolito le famose e molto utilizzate ricevute di prestazione occasionale. In queste ricevute,  il lavoratore subisce la ritenuta del 20% nel caso si svolgesse un’attività occasionale nei confronti di un titolare di partita IVA. Ad oggi risultano utilizzabili sia questa modalità “classica” sia il “prestO”.

L’uso del lavoro occasionale

La normativa relativa al lavoro occasionale fa riferimento a tutte quelle attività che sono espressamente riportate all’ interno dell’art. 54 bis del DL n. 50 2017. Secondo la legge: “Il lavoro occasionale può essere utilizzato da tutti coloro che intendono svolgere un’attività di lavoro saltuaria e non continuativa nel tempo”. Per tutti i casi riguardanti le attività professionali dove il lavoro occasionale non trova applicazione e quindi lavoro agricolo, attività professionali continuative ecc. si fa riferimento alle norme legate sia alla prestazione occasionale art. 2222 del cc per i professionisti che operano senza continuità o all’apertura della partita IVA per tutte le attività professionali economiche.

Per concludere, facciamo presente che il lavoro occasionale è un’opportunità. Questa, può essere sfruttata da coloro che non prevedono di superare i limiti economici previsti dalla legge e ricordiamo che il superamento delle soglie preposte porta a sanzioni. In questo senso, prima di intraprendere qualsiasi attività noi consigliamo sempre un consulto con un professionista. Il consulente, cercherà di capire e saprà consigliarvi quale sia l’inquadramento migliore per la situazione personale e l’attività che si intende intraprendere.

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Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 08/11/2017
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