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Cosa controlla il fisco se hai il regime forfettario

Con molta frequenza ci contattano contribuenti in regime forfettario che hanno deciso di puntare al risparmio aprendo la loro partita IVA da soli. La scelta non è da condannare, poiché con l’aiuto di qualche libro ed informazioni estrapolate qua e là dal web la strada è senza dubbio percorribile.

Sommario

Decadenza del regime a seguito di accertamento

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Altri contribuenti, invece, scelgono il loro commercialista solo nel momento in cui è necessario fare la tanto temuta dichiarazione dei redditi. Senza una consulenza costante durante tutto l’anno e senza un’adeguata consulenza fiscale al momento dell’avvio della propria attività si può incappare in alcuni errori, ma, soprattutto, in futuri controlli da parte del fisco con eventuali sanzioni. Cosa che non piace mai a nessuno!

I contribuenti che aderiscono al regime forfettario, come tutti gli altri, non sono esenti da accertamenti fiscali. Oggi  analizzeremo cosa effettivamente controlla il fisco. Per cominciare, diciamo che ai contribuenti forfettari risultano applicabili, ai fini dell’accertamento, della riscossione, dell’applicazioni delle sanzioni e del contenzioso, le ordinarie disposizioni in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP.

Il comma 74, primo periodo, della Legge n. 190/2014 stabilisce infatti che:

per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive”.

Il secondo periodo del comma 74, invece, riferendosi sempre ai contribuenti forfettari, prevede un aggravio in caso di infedeltà dei dati che attestano:

Ricordiamo che con la legge di bilancio del 2018 sono state introdotte delle novità che hanno modificato il regime forfettario per certi aspetti. Per conoscere il nuovo regime forfettario 2019 vi consigliamo la lettura di questo articolo.

N.B. In questi casi, come già era previsto per i contribuenti minimi, le sanzioni di cui al D. Lgs. n. 471/1997 sono aumentate del 10%, qualora il maggior reddito accertato sia superiore del 10% rispetto a quello dichiarato.

Si fa notare, infine, che nel quadro LM del Mod. REDDITI 2017 sono presenti specifiche caselle per attestare i requisiti indicati nei commi 54 e 57 citati.

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Esempio

Il sig. Bodoni, professionista, dichiara un reddito di € 15.000, attestando i requisiti di cui al comma 57, pur essendo socio di una società di persone. A seguito di un accertamento, il reddito, determinato secondo le regole ordinarie del TUIR, come differenza tra compensi e spese, comporta una rettifica pari a € 2.000; il maggior reddito accertato supera del 10% il reddito dichiarato. La sanzione per infedele dichiarazione del reddito d’impesa, stabilita in misura compresa dal 90% al 180% della maggior imposta (art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 471/1997, come modificato dal D. Lgs. n. 158/2015), sarà aumentata del 10%. Pertanto, se l’Ufficio, nell’ambito della propria discrezionalità, stabilisce la sanzione base pari al 90%, la sanzione concretamente irrogata sarà pari al 99% della maggiore imposta liquidata: 90% + (90% x 10%). Considerato che il sig. Bodoni, a seguito dell’accertamento, perde i requisiti per il regime forfettario, risultano applicabili anche le sanzioni per IVA e IRAP.

Decadenza del regime a seguito di accertamento

Conseguenze sanzionatorie ben più gravi si verificano nel momento in cui, a seguito di un accertamento, il contribuente abbia superato il limite di ricavi per rimanere nel regime o, comunque, venga meno ad una condizione di cui al comma 54 o si verifichi una fattispecie di cui al comma 57 (regimi speciali IVA, non residenza, compravendita di immobili e auto, ecc.) della legge di Stabilità 2015. Il comma 74, al terzo periodo, stabilisce infatti che il regime agevolato cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al comma 54, ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 57.

N.B. Si ricorda che per il regime forfettario, anche a seguito di un controllo, non è prevista la cessazione dell’agevolazione dall’anno stesso in caso di superamento di oltre il 50%, come accadeva per i contribuenti minimi, ma dall’anno successivo allo sforamento.

La disposizione risolve quindi un aspetto controverso che si verificava sul piano sanzionatorio quando veniva effettuato un accertamento, solitamente qualche anno dopo il periodo di riferimento, in cui il contribuente continuava ad applicare il regime agevolato anche se in mancanza dei requisiti.

Accertamento e determinazione del reddito

Un’ulteriore conseguenza della fuoriuscita dal regime forfettario, a seguito di un accertamento, si verifica anche con riferimento alle regole di determinazione del reddito per gli anni in cui il contribuente ha applicato il regime agevolato. Il ritorno al regime ordinario e, dunque, alla specifica categoria reddituale, comporta che dovranno essere diversamente trattati i componenti negativi, in quanto si ritorna ad applicare le specifiche disposizioni del TUIR.

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Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 10/03/2021
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    2 commenti
  1. Michele Scala ha detto:

    Ho necessità di una consulenza fiscale per un accertamento sui redditi del 2018 per mancanza di requisito economico per il forfettario

  2. Mattia ha detto:

    Letto questo articolo una cosa ho capito in particolare. Qui in Italia da soli non si può fare niente, cosa che invece accade ad esempio in UK. Comunque aderisco al servizio. Il prezzo mi pare buono e il vostro consulente di partita iva 24 mi ha fatto un’ottima impressione. Tasse se ne pagano in misura onesta, facile gestire il tutto. Non vedo molta burocrazia se non soltanto paura di sbagliare se facessi da solo. Se un giorno dovessi perdere il forfettario, poi vedrò se rimanere in italia o andare all’estero. Per la mia situazione direi che va bene. Grazie. Vi sto mandando i contratti via mail.