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Aprire partita IVA online per psicologo

Nel contenuto odierno ci andremo ad occupare di una figura professionale che di questi tempi riscuote un certo successo. Parliamo dello psicologo.

Lo psicologo è un professionista che studia i processi mentali, il comportamento e le relazioni che ne derivano. Inoltre, egli interviene all’interno dei contesti (individuali, sociali ed anche in ambito lavorativo) attraverso strumenti e tecniche che si fondano su basi teoriche e scientifiche al fine di migliorare e soprattutto tutelare il benessere psichico prima ancora che fisico dell’uomo.

Sommario

La figura dello psicologo

La partita iva per psicologo

Le scelte in sede di apertura

Il codice ATECO

Il regime fiscale

I contributi dello psicologo professionista

La fattura dello psicologo professionista

La disciplina delle ritenute dello psicologo professionista

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È bene sapere che non si diventa psicologi dall’oggi al domani e per poter avere questo tipo di qualifica sono necessari il superamento di un impegnativo percorso universitario e la successiva iscrizione ad un albo. Molto spesso però lo psicologo, o in più in generale qualsiasi professionista, soprattutto se alle prime esperienze e fresco di iscrizione all’albo, non è ben informato sull’aspetto fiscale relativo alla propria attività professionale.

Per evitare successivi danni di tipo economico, o effettuare certe procedure burocratiche in maniera errata, avere delle informazioni che facciano da guida qualora si decidesse di intraprendere la carriera libero professionale è molto importante. Oggi noi faremo proprio questo, forniremo una breve guida per chi vuole aprire la partita IVA per la professione di psicologo.

La figura dello psicologo

Come anticipato la figura dello psicologo è quella di un professionista. L’attività dello psicologo è quella di aiutare i propri pazienti a migliorare e tutelare il proprio benessere psicologico che spesso e volentieri è la prima causa di successivi problemi di salute più in generale.

La professione dello psicologo è ordinata dalla legge, la n. 56 del 1989 ed è disciplinata dal codice deontologico degli psicologi. All’articolo 1 di questo codice vengono definiti le modalità di intervento e soprattutto gli ambiti in cui opererà lo psicologo. Nell’articolo 2 invece, vengono definiti i requisiti per l’accesso a questa professione, come si diceva prima infatti, per esercitare è necessario avere conseguito l’abilitazione in psicologia attraverso un esame di stato ed essere iscritti al proprio albo professionale. All’esame di stato sono ammessi tutti i laureati in psicologia che sono in possesso di una laurea in psicologia.

La partita iva per psicologo

Dopo aver sostenuto con successo l’esame di abilitazione ed essersi iscritti all’albo nazionale degli psicologi, per operare come professionista del settore è necessario procedere all’apertura della partita IVA.

Come spesso ricordiamo, aprire la partita IVA, specialmente da libero professionista, può sembrare semplice tuttavia, è sempre meglio affidarsi ad un professionista. Egli saprà seguirvi e consigliarvi in tutti i momenti più delicati. Inoltre, si preoccuperà di tutti gli adempimenti fiscali e contabili permettendovi così di concentrarvi sul vostro business.

In ogni caso, come per tutti i liberi professionisti, la partita IVA per psicologo potrà essere aperta compilando e consegnando il modulo AA9/12 allo sportello dell’Agenzia delle Entrate più vicino. È importante compilare in maniera corretta il modulo, perché dalle informazioni in esso contenute deriveranno tutti gli adempimenti contabili e fiscali. In questo senso, sono decisivi la scelta del codice attività e del regime fiscale per la partita IVA per psicologo. Ricordiamo che il fai da te in questa fase potrebbe risultare molto pericoloso; inoltre noi di Partita iva 24 apriamo gratuitamente la partita IVA a tutti i nostri clienti.

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Le scelte in sede di apertura

Nella compilazione del modello AA9\12 lo psicologo si troverà di fronte a due scelte importanti. Vediamo quali:

Il codice ATECO

Una delle scelte cruciali sarà quello del codice ATECO, il quale determinerà il campo di attività della nuova partita IVA. La scelta del codice ATECO, rappresenta uno dei motivi per cui è buona cosa rivolgersi ad un esperto. Si potrebbe correre il rischio di ritrovarsi con un codice ATECO non compatibile con l’iscrizione all’ordine o di sbagliare inquadramento con tutte le conseguenze derivanti.

Per la professione dello psicologo il codice ATECO che deve essere utilizzato è 86.90.30 “attività svolta da psicologi”. In ogni caso, consigliamo ancora una volta di rivolgersi ad un esperto in modo da non ritrovarsi brutte sorprese da parte del fisco e dell’INPS.

Il regime fiscale

Altro punto importante da non sottovalutare è la scelta del regime fiscale nel momento di apertura della partita IVA. La scelta è ormai limitata pressoché a 2 modalità: o si sceglie il regime forfettario o un regime tradizionale IVA. La scelta non è così scontata ed un buon professionista saprà consigliare quale è il migliore a seconda del caso.

In generale però, per chi intraprende una nuova attività, il regime forfettario comporta spesso migliaia di euro di risparmio per imposte e contributi.

I contributi dello psicologo professionista

Per i professionisti che sono iscritti ad un albo professionale, come gli psicologi, è necessaria anche l’iscrizione alla propria cassa professionale di appartenenza. La cassa previdenziale per gli psicologi è l’ENPAP.

La disciplina contributiva ENPAP prevede il un versamento di tre tipi di contributi:

La fattura dello psicologo professionista

È importante affrontare questo tema perché l’attività dello psicologo professionista a seconda del tipo di prestazione che effettuerà, queste potranno essere o meno fuori dal campo di applicazione dell’IVA.

Se lo psicologo aderisce al regime forfettario però, a prescindere che le sue prestazioni siano esenti o meno da IVA, emetterà la propria fattura senza IVA. Come sappiamo infatti, i contribuenti forfettari hanno molte semplificazioni in materia di IVA (per conoscerle nel dettaglio rimandiamo al nostro articolo “Addio all’IVA con il regime forfettario”).

Riguardo il tipo di prestazione dello psicologo professionista e l’applicazione dell’IVA nelle sue fatture è bene partire dalla normativa.

Citando il D.P.R. 633/72 all’art. 10 al punto 18) riportiamo:

le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;”.

In questo senso per le predette operazioni le fatture dello psicologo saranno esenti da IVA.

Tuttavia, non tutte le prestazioni dello psicologo saranno esenti infatti, saranno sottoposte al calcolo dell’imposta sul valore aggiunto tutte quelle prestazioni che non hanno come fine diretto o immediato il benessere della persona a cui sono rivolte. Un classico esempio è la una lezione per un corso di formazione oppure una generica consulenza.

Ricordiamo inoltre che a prescindere dalla natura della prestazione professionale, sanitaria o no, lo psicologo che aderisce al regime forfettario è esentato dal calcolo dell’IVA nelle proprie fatture.

Nella prassi operativa, nelle fatture dello psicologo professionista dovrà essere presente il riferimento alla normativa in questione. Se forfettario, la legge sul forfettario (Legge n. 190, 2014), se invece si tratta di un’operazione esente IVA perché di tipo sanitario e lo psicologo aderisce al regime di contabilità semplificata il riferimento normativo da inserire è l’art. 10 punto 18) del D.P.R. 633/72.

La disciplina delle ritenute dello psicologo professionista

Per trattare questo argomento, come per l’IVA in fattura, dobbiamo separare la figura dello psicologo professionista in regime forfettario da quello in regime di contabilità semplificata.

Lo psicologo professionista in regime forfettario infatti, non subisce e non effettua ritenuta d’acconto. Questo deriva dal fatto che si troverebbe sempre in una situazione creditoria strutturale nei confronti dell’erario. I contribuenti forfettari infatti, sono soggetti ad un’imposta sostitutiva del 15% (o del 5%) mentre la ritenuta sarebbe del 20%.

Per lo psicologo professionista in contabilità semplificata invece, si applicano le consuete norme sulle ritenute. Ritroviamo la disciplina all’art. 25 del D.P.R. n. 600/73. Come affrontato nel nostro precedente articolo, il meccanismo della ritenuta coinvolge due soggetti: il sostituto d’imposta (il committente) e lo psicologo.

Il sostituto d’imposta (il committente), al momento dell’erogazione del compenso tratterrà il 20% dell’imponibile al nostro psicologo. Questa trattenuta rappresenta un acconto dell’imposta sul reddito dello psicologo professionista.

Il professionista quindi, tutte le volte che effettua una prestazione nei confronti di sostituti d’imposta (imprese o professionisti) riceverà un compenso decurtato dell’importo corrispondente alla ritenuta d’acconto. Il sostituto d’imposta a sua volta verserà la ritenuta secondo la disciplina delle ritenute.

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Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 11/01/2018
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