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Apertura partita IVA online per assistente sociale

Oggi vedremo quali sono i passi per procedere all’apertura partita IVA online per assistente sociale.

Molti giovani e meno giovani decidono di intraprendere il proprio lavoro nel campo dei servizi sociali sicuramente perché mossi dalla voglia di aiutare chi si trova in una situazione di bisogno per valorizzare la loro vita cercando di fornire loro gli strumenti per affrontare le situazioni della vita quotidiana nel migliore dei modi. In questo senso ci sembra importante vedere quale sia l’inquadramento fiscale e contributivo di questo professionista e dare delle informazioni riguardo l’apertura della sua partita IVA.

Sommario

L’apertura partita iva online per assistente sociale

Il regime forfettario per assistente sociale

L’obbligo di rispettare il fatturato per l'assistente sociale

La contribuzione dell'assistente sociale

Quanto paga di imposte un assistente sociale in regime forfettario

Come emette fattura un assistente sociale in regime forfettario

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L’apertura partita iva online per assistente sociale

Molte volte questa attività viene svolta in maniere subordinata tramite un contratto di lavoro dipendente ma altrettanto spesso accade che è necessario aprire la partita IVA per poter svolgere il mestiere di assistente sociale lavorando come libero professionista.

Aprire la partita IVA nella maggior parte dei casi spaventa molto, ma oggi vogliamo mostrarvi perché non sempre è un dramma e certe volte permette anche di avere molti vantaggi dal punto di vista fiscale e contabile. Per prima cosa, ricordiamo che aprire la partita IVA online per assistete sociale è totalmente gratuito.

È importante precisare che prima di procedere all’apertura della partita IVA, l’assistente sociale deve iscriversi al proprio albo professionale. Infatti, per le professioni dotate di un ordine come gli avvocati, gli ingegneri, i medici ed anche gli assistenti sociali per poter iniziare ad esercitare è necessario essere iscritti al proprio albo professionale. L’apertura della partita IVA per questo tipo di professioni è successiva all’iscrizione al proprio albo.

Iscritti all’albo degli assistenti sociali quindi, come nel caso di tutti i professionisti, per aprire la partita IVA prima cosa è necessario munirsi del modello AA9/12 compilarlo in maniera corretta. Ricordiamo inoltre che non è possibile aprire la partita IVA online con il sito dell’Agenzia delle Entrate ma bisognerà recarsi allo sportello, oppure ricorrere a un professionista abilitato o ad una società di consulenza come la nostra. I dati da inserire nel momento della compilazione sono:

Per i primi tre punti è tutto abbastanza semplice. Gli ultimi due, la scelta del codice ATECO e del regime fiscale, sono temi di fondamentale importanza per la futura partita IVA e quindi bisogna prestare maggiore attenzione nel momento di compilazione del modulo per aprire la partita IVA.

Il codice ATECO infatti, determinerà l’area di attività del professionista e una scelta sbagliata potrebbe portare a sanzioni.

Riguardo il regime fiscale, il nostro assistente sociale potrà scegliere tra il regime ordinario e il regime forfettario. La scelta del primo piuttosto che del secondo porterà ad un diverso trattamento dell’assistente dal punto di vista fiscale e contabile. Ci mostriamo disponibili per eventuali dubbi e domande e ci proponiamo di consigliarvi il regime migliore per il vostro caso specifico.

Anticipando la consulenza gratuita che possiamo offrirvi, possiamo dire che per i più giovani che si avvicinano per la prima volta al mondo del lavoro e che pensano di non riuscire a guadagnare più di 30.000 € in un anno la scelta migliore è il regime forfettario. Di seguito vi spiegheremo in dettaglio quali sono le motivazioni.

Il regime forfettario per assistente sociale

Dal 2015, il regime forfettario rappresenta l’unico regime di vantaggio in Italia. Questo regime è indicato per tutti coloro che si avvicinano per la prima volta nel mondo del lavoro garantendo delle importanti agevolazioni dal punto di vista fiscale e contabile.

Tutti gli assistenti sociali che vogliono aprire la partita IVA devono conoscere quali vantaggi avranno nel caso di apertura in regime forfettario. Vediamo insieme i principali vantaggi del regime forfettario per un assistente sociale.

Le semplificazioni in materia di IVA

Il regime forfettario è un regime fiscale esente da IVA. Nelle fatture dell’assistente sociale quindi non sarà presente l’IVA. La mancanza dell’IVA oltre ad una maggiore competitività all’interno del mercato perché permetterà di applicare prezzi più bassi per le proprie prestazioni porterà anche ad un risparmio dal punto di vista del professionista che seguirà l’assistente sociale nella gestione della partita IVA. Questo perché l’assenza di IVA semplifica molti adempimenti del commercialista.

Un’unica imposta

Un altro dei vantaggi del regime forfettario o flat tax è la presenza di un’imposta sostitutiva con un’aliquota molto bassa del 5% o 15% a seconda se si aderisce al regime forfettario start-up o meno. La presenza di un’imposta sostitutiva significa che non si pagheranno né IRPEF, IRAP o altre imposte addizionali. Si dovrà pagare solo un’imposta. Nessun Regime Fiscale prevede tasse così basse.

Nessuna ritenuta d’acconto

Il regime forfettario, oltre ad essere esente IVA, è esente anche dalla ritenuta d’acconto. Con questo, regime non si dovrà inserire nessuna ritenuta d’acconto in fattura in quanto l’assistente sociale è soggetto ad un’unica imposta sostitutiva sui suoi ricavi che dovrà versare egli stesso. Ne consegue che su qualsiasi fattura verrà incassato il 100% dell’importo.

L’obbligo di rispettare il fatturato per l’assistente sociale

I vantaggi devono essere messi in relazione però con gli obblighi per usufruire per le agevolazioni del regime. Il più importante senza dubbio è il limite di fatturato. Per continuare ad usufruire delle agevolazioni predette infatti, non si deve superare il limite di fatturato annuo di € 85.000.

Certamente vi starete chiedendo: “E se supero i 85.000 € annui cosa succede?”

Non allarmatevi, superando la soglia dei 85.000 € si potrà continuare ad operare in regime forfettario fino ad un fatturato di 100 mila. In tale ipotesi, a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo si passerebbe automaticamente in regime IVA normale con tutti gli adempimenti conseguenti. Se invece si superassero anche i 100 mila euro nell’anno in corso saranno dolori. Al superamento di tale soglia infatti automaticamente già nell’anno in corso si dovrà adottare il regime di contabilità semplificata con tassazione IRPEF ordinaria e sarà necessario anche applicare l’iva sulla fattura che determinerà il superamento dei 100 mila euro di fatturato.

Oltre alla disciplina fiscale per l’assistente sociale è importante anche la disciplina contributiva.

La contribuzione dell’assistente sociale

Gli assistenti sociali per poter operare, oltre all’iscrizione al proprio albo, hanno l’obbligo di iscrizione e versamento dei propri contributi previdenziali alla gestione separata INPS. Come più volte abbiamo scritto sul nostro blog, a questa gestione previdenziale hanno l’obbligo di contribuzione tutti i professionisti sprovvisti di cassa professionale. I contributi, verranno calcolati sul proprio reddito imponibile e l’aliquota contributiva viene determinata da INPS ogni anno. Attualmente l’aliquota contributiva è del 25,72%.

Quanto paga di imposte un assistente sociale in regime forfettario

In regime forfettario le imposte saranno calcolate sul fatturato lordo diminuito dalla percentuale di costi, assegnata in base al coefficiente di redditività. Nel caso specifico dell’assistente sociale la parte di costi imputata sul fatturato lordo è del 22 %.  Procediamo a fare un esempio per essere più immediati.

Il Bodoni, assistente sociale titolare di una partita IVA in regime forfettario start-up per il 2019 avrà un fatturato di 29.000€.

La prima operazione da fare è calcolare l’imponibile su cui si andranno poi a pagare sia le imposte che i contributi.

Dovremo quindi sottrarre il 22 % al fatturato lordo ed avremo il nostro reddito imponibile. (ricordiamo che il coefficiente di redditività per l’attività da assistente sociale è il 78 %).

€ 29.000 – (29.000x 22%) = € 22.620

L’imposta sostitutiva che il Bodoni andrà a pagare sarà pari a: € 22.620 x 5% = 1.131 €

Attenzione che per il primo anno di attività l’assistente sociale non verserà nessuna imposta e nessun contributo poiché la prima dichiarazione dei redditi verrà prodotta l’anno successivo in riferimento ad i redditi dell’anno precedente. Per esempio, la dichiarazione dei redditi 2020 fa riferimento ad i redditi percepiti nel 2019.

Anche i contributi per il primo anno di attività verranno calcolati sulla stessa base imponibile perciò su un fatturato pari a € 29.000, il sig. Bodoni dovrà versare 5.817,86 € derivanti dal seguente calcolo:

29.000 x 78%= 22.620 € à imponibile previdenziale

22.620 € x 25,72 % = 5.817,86 à contributi INPS

Inoltre, in sede di prima dichiarazione dei redditi, (che si farà nel 2021) al nostro assistente sociale, lo stato richiederà oltre alle imposte 2020 un sostanzioso acconto per le imposte 2021, ovvero dell’anno in corso.

Come emette fattura un assistente sociale in regime forfettario

È bene riportare un esempio di come emetterà fattura un assistente sociale in regime forfettario.

Silvo Bodoni
Viale Liberio 17
Milano (MI)
Codice fiscale:
Partita IVA:

Nome e cognome del cliente\ rag. soc. cliente

Via Matteo 34
35131 Padova
Codice fiscale:
Partita IVA:

Documento: FATTURA      Numero: 1       Data: 01/01/2019

……………….. Descrizione prestazione ……………………………

Compenso professionale                                              € 100,00

IVA                                                                                   € 0,00

Rivalsa INPS 4%                  € 4,00

totale  documento                                                   € 104,00

+ bollo                                                                               € 2,00

netto a pagare                                                           € 106,00

Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.1, comma 58, Legge 190/2014, regime forfetario; operazione senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’art.1, comma 67, Legge 190/2014

Applicata marca da bollo da 2 euro sull’originale se l’importo della fattura supera 77,47 Euro

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Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 13/11/2018
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