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Regime forfettario e prestazioni occasionali: il limite di fatturato

IL QUESITO

Buongiorno Partita Iva 24,

l’anno scorso ho aperto la mia prima partita IVA ed ho aderito al regime forfettario. La mia attività consiste nel commercio elettronico di abbigliamento sportivo tuttavia, quest’anno mi è capitato anche di effettuare una prestazione occasionale per una consulenza ed ho emesso la tradizionale notula con ritenuta d’acconto. Il mio quesito adesso è: considerando che il mio limite di fatturato annuale è pari a € 50.000 ma, avendo aperto la partita IVA in corso d’anno questo vada ragguagliato, non vorrei aver superato il limite di fatturato a mia disposizione con la prestazione occasionale.

Sommario

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Il regime forfettario, istituito con la legge di bilancio del 2015 e poi modificato con la legge di bilancio del 2016, è il regime naturale per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o lavoro autonomo in forma individuale e che ne posseggano i requisiti.

In questo regime, affinché possa essere mantenuto, ogni anno deve essere verificato il limite di fatturato massimo determinato in base al codice ATECO dell’attività svolta. Inoltre, come già accennato in fase iniziale dal nostro lettore, in caso di inizio attività in corso d’anno, il limite di fatturato deve essere ragguagliato.

Facciamo un esempio per rendere meglio il concetto.

Qualora la partita IVA venga aperta il 1 di gennaio, nel caso di un e-commerce, il limite di fatturato corrisponderebbe a € 50.000. Nel caso questa fosse aperta il primo di ottobre invece, il limite di fatturato da rispettare per continuare ad essere forfettario anche l’anno successivo sarebbe pari a € 12.000. La proporzione da fare sarebbe la seguente: 50.000 € : 12 mesi = X € : 3 mesi.

Tornado al quesito e rispondendo al nostro lettore, mancando dei riferimenti specifici dell’Agenzia dell’Entrate sulla questione, per analogia, possiamo riprendere le indicazioni fornite dalla circolare 13/E/2008 riferendosi al regime dei minimi (ormai non più applicabile).

Riferendosi ad un caso simile infatti, nella suddetta circolare, viene evidenziato che un commerciante/imprenditore che effettua delle prestazioni occasionali di natura consulenziale (estranei al reddito d’impresa) non sono rilevanti ad i fini IVA, e pertanto vengono qualificati come redditi diversi e sono assoggettati ad IRPEF e non all’imposta sostitutiva applicata ai redditi derivanti dalla partita IVA forfettaria. Ne segue che in questo senso, questi redditi non rilevano ai fini del raggiungimento/superamento del limite di fatturato per il regime forfettario.

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Autore: Roberto Scurto
Pubblicato il: 04/10/2018
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