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Professionisti con cassa: quali contributi dedurre?

Come abbiamo più volte visto nel nostro blog,  uno degli oneri  deducibili, al fine di ridurre la propria base imponibile per le imposte, sono i contributi previdenziali versati durante il periodo d’imposta. Nel caso di adesione al regime forfettario, questi inoltre, rappresentano di fatto l’unico onere deducibile.

Sommario

Professionisti con cassa: quali contributi versare

I contributi integrativi non sono deducibili

Come si deducono i contributi in dichiarazione

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Per i professionisti in gestione separata INPS al fine del calcolo delle proprie imposte potranno essere dedotti i contributi previdenziali versati, in base al calcolo sul proprio reddito imponibile (fatturato per coefficiente di redditività, nel caso del forfettario). Ricordiamo che questi  professionisti in fase di prima dichiarazione dei redditi non potranno essere dedotti i contributi  in quanto non saranno effettivamente versati nel primo anno d’attività.

I commercianti, che hanno l’obbligo di versare una quantità minima annua fissa di contributi invece, potranno usufruire fin da subito della deduzione poiché già nel primo anno di attività cominceranno a versare dei contributi.

Ora il quesito che si pone, e che affrontiamo nel contenuto odierno è: “Quali contributi possono dedurre invece i contribuenti che versano i contributi alla propria cassa di previdenza?”.

Professionisti con cassa: quali contributi versare

Come per i professionisti in gestione separata INPS e i commercianti/artigiani vale anche per i professionisti muniti di propria cassa di previdenza la regola generale per il quale si possono portare in deduzione dal proprio reddito imponibile i contributi previdenziali obbligatori versati durante il periodo d’imposta.

La possibilità di dedurre i contributi previdenziali, viene confermata anche dall’art.10 del TUIR che stabilisce che i contributi deducibili sono quei contributi previdenziali obbligatori in ottemperanza alle disposizione di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodo assicurativi.

Per la tipologia di contributi deducibili però, devono essere fatte delle distinzioni. I professionisti con cassa infatti, solitamente, versano diverse tipologie di contributi previdenziali che possiamo riassumere in:

Questa suddivisione è molto importante ai fini della deduzione in quanto non tutte le tipologie di contributi possono essere dedotti.

Il contributo soggettivo, solitamente ha un importo fisso minimo annuo calcolato sul volume degli affari del professionista. Il contributo integrativo invece, è un contributo (anch’esso obbligatorio) che viene calcolato in percentuale su ogni fattura emessa dal professionista, (la percentuale solitamente è del 2% o 4% a seconda della cassa di previdenza di appartenenza).

Fatta questa distinzione, diciamo che i contributi deducibili dal reddito imponibile sono solo i contributi di tipo soggettivo e il contributo integrativo volontario in quanto rappresentano un costo effettivo per il professionista. Mentre non sono deducibili i contributi integrativi in quanto si tratta di un onere a carico del cliente anche se effettivamente viene versato dal professionista.

I contributi integrativi non sono deducibili

I contributi integrativi addebitati in fattura dal professionista come abbiamo anticipato non possono essere dedotti. L’Agenzia dell’Entrate infatti, con la risoluzione n.69/e del 18/5/2006, ha stabilito che il contributo integrativo non concorrendo alla formazione del reddito,e in generale di base imponibile IRPEF, non è deducibile dal reddito imponibile per il calcolo delle imposte.

In ogni caso, tutti gli iscritti alla cassa devono comunque applicare su tutti i loro compensi rientranti nel volume d’affari assoggettabili ad IVA questa ulteriore voce. Questo importo deve essere poi versato alla cassa, indipendentemente dall’effettivo pagamento del proprio cliente, (la maggiorazione tuttavia è comunque ripetibile). Questo contributo, a differenza della rivalsa INPS (che non è obbligatoria) non costituisce base imponibile IRPEF e IVA.

Le uniche eccezioni che sono state fatte per i contributi di tipo integrativo, riguarda i contributi integrativi minimi. Per questo tipo di contributi infatti, con la risoluzione del marzo 2011 25/e  richiamando la su-citata risoluzione, l’Agenzia dell’Entrate, ha affermato che in relazione a questi contributi, i quali anche se integrativi sono di fatto obbligatori, per volumi di fatturato pari a 0 € risultano deducibili.

Ribadiamo invece che i contributi integrativi (il 4% di INARCASSA, il 4% della cassa Forense ecc..) che vengono addebitati ai clienti direttamente in fattura a titolo di contributo integrativo non possono essere dedotti al fine di ridurre la base imponibile per il calcolo delle imposte.

Come si deducono i contributi in dichiarazione

Per poter dedurre i contributi versati durante il periodo d’imposta è necessario riportare il loro valore nell’apposito rigo del quadro della dichiarazione dedicato a oneri e spese. Occorre nello specifico inserire l’importo nel quadro RP, rigo 21 e riportarlo poi insieme a tutti gli altri oneri al rigo RP 39. Questo importo sarà poi sottratto al reddito complessivo per trovare la base imponibile definitiva.

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Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 09/08/2018
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