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Passaggio da regime semplificato a regime forfettario senza vincoli

Diverse volte nel nostro blog abbiamo parlato del passaggio da un regime fiscale all’altro. Negli ultimi giorni, con la pubblicazione della risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018, l’Agenzia dell’Entrate si è pronunciata ribaltando la propria opinione sulla possibilità del passaggio dal regime di contabilità semplifica al regime forfettario senza vincoli, o meglio senza rispettare il consono vincolo triennale previsto dalla normativa. Cerchiamo però di fare un po’ di ordine facendo un re – cap dei diversi orientamenti dell’Agenzia dell’Entrate nel tempo e la nuova situazione che si è venuta a creare con l’ultima risoluzione pubblicata.

Sommario

I precedenti orientamenti dell'agenzia dell'entrate per il passaggio dal regime semplificato a forfettario

La nuova risoluzione dell'agenzia dell'entrate

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I precedenti orientamenti dell’agenzia dell’entrate per il passaggio dal regime semplificato a forfettario

La circolare 10/e 2016

All’interno della molte volte citate circolare 10/e del 2016 dell’Agenzia dell’Entrate, sull’argomento del passaggio da regime forfettario a regime semplificato per opzione, l’Agenzia stessa prevedeva che il contribuente, anche se in possesso dei requisiti per accedere al forfettario, come suo regime naturale, ha comunque la possibilità di avvalersi del regime ordinario o fuoriuscirne. L’opzione della quale si avvale il contribuente può essere espressa per comportamento concludente tuttavia, il contribuente deve comunicare la sua scelta compilando l’apposita parte del campo VO della dichiarazione annuale IVA che ovviamente verrà presentata in data successiva alla scelta operata. Inoltre, nella circolare si pone attenzione al fatto che, qualora il contribuente scelga per opzione di avvalersi del regime semplificato, avendo i requisiti del forfettario, questi sia obbligato per adottarlo per almeno tre anni d’imposta.

Sintetizzando quanto detto sopra, il contribuente ha la possibilità di aderire al regime ordinario anche quando il forfettario è il proprio regime naturale. Questa sua scelta però lo obbliga a mantenere il regime prescelto per almeno tre anni.

La circolare 11/e 2017

Nel 2017, l’Agenzia si è espressa nuovamente sulla questione dei passaggi di regime a causa delle importanti riforme intercorse con la legge di bilancio in materia di regimi fiscali. In quell’ anno infatti, per le imprese che avevano adottato il regime semplificato pur avendo i requisiti per l’adesione al forfettario veniva data la possibilità di applicare il regime agevolato prima della scadenza del triennio standard. Come afferma, l’art. 1 del DPR 442/1997, il vincolo triennale è revocabile come conseguenza di nuove disposizioni normative che stravolgono regole e procedure che disciplinano un regime fiscale.

La nuova risoluzione dell’agenzia dell’entrate

Con l’ultima risoluzione, la n. 64 del 14 settembre 2018, l’Agenzia ha modificato il proprio parere riguardo la permanenza nel regime. Nella risoluzione è previsto che il contribuente, il quale possiede i requisiti per l’adesione al regime forfettario, ha la facoltà di utilizzare il regime ordinario di contabilità semplificata. L’opzione, come abbiamo detto in precedenza viene comunicata attraverso la comunicazione IVA barrando il quadro VO. In particolare, qualora non venisse indicata l’apposita opzione, il contribuente ha la facoltà di sanare l’omissione con ravvedimento operoso. La novità della risoluzione sta nel fatto che l’opzione non vincola il contribuente per il solito triennio in quanto il regime forfettario rappresante sempre il regime naturale.

A questo punto, se il contribuente mantiene nel tempo i requisiti previsti dalla normativa, potrà transitare dal regime ordinario di contabilità semplificata al regime agevolato forfettario senza vincoli.

Concludendo è bene segnalare che l’Agenzia precisa che ai fini del vincolo triennale non è rilevante l’opzione che ritroviamo nel comma 5 dell’articolo 18. Tale vincolo infatti opera per coloro che scelgono di rimanere semplificati e non per i contribuenti che, possedendo i requisiti, accedono al forfettario.

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Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 25/09/2018
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