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Come pagare il 5% con il regime forfettario

Se hai appena aperto partita iva ti chiederai come pagare il 5% con il regime forfettario. Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato che permette, a chi ne abbia i requisiti, di pagare il 5% di tasse per i primi cinque anni di attività. I requisiti richiesti sono i requisiti di novità ossia non aver svolto l’attività oggetto dell’apertura della nuova partita iva precedentemente. In questo contenuto, vedremo nel dettaglio cosa prevede la normativa in base a comma 65 della legge 190/2014 che disciplina la casistica di coloro che hanno i requisiti per il forfettario start up.

Sommario

I requisiti per aderire al regime forfettario start up

Mancato esercizio nei tre anni precedenti

Il concetto di novità

Conclusione

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Se hai appena aperto partita iva ti chiederai come pagare il 5% con il regime forfettario. Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato che permette, a chi ne abbia i requisiti, di pagare il 5% di tasse per i primi cinque anni di attività. I requisiti richiesti per pagare il 5% per i primi cinque anni sono quelli di novità: non aver svolto l’attività oggetto dell’apertura della nuova partita iva precedentemente e che l’attività in partita iva non sia una prosecuzione di un’attività svolta in precedenza come lavoratore dipendente.

In questo contenuto, vedremo nel dettaglio cosa prevede la normativa in base al comma 65 della legge 190/2014 che disciplina la casistica di coloro che hanno i requisiti per il forfettario start up.

I requisiti per aderire al regime forfettario start up

All’interno del video troverai tutti i requisiti per aderire al regime forfettario start up che ti permetterà di pagare il 5% per i primi cinque anni di attività.

I requisiti sono:

  • Non avere esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

N.B. Qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non deve essere superiore al limite di fatturato previsto di 85 mila euro..

Affinché si possa essere assoggettati a questo particolare regime bisogna rispettare i requisiti sopracitati e che adesso andremo a chiarire.

Vuoi sapere se anche tu puoi pagare il 5% per i primi cinque anni anziché il 15%? Richiedi una consulenza gratuita e senza impegno con un esperto di Partitaiva24!

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Mancato esercizio nei tre anni precedenti

Il comma 65 alla lettera a) della legge 190/2014 richiede il mancato esercizio nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di attività di impresa/lavoro autonomo, in forma associata o in qualità di collaboratore familiare.

 Il periodo temporale va calcolato con riguardo alla data del calendario e non al periodo di imposta.

La tassazione al 5% non può essere applicata nemmeno da coloro che nei tre anni precedenti abbiano svolto un’attività in qualità di socio di società di persone ovvero di collaboratore di impresa familiare. Per loro, se si soddisfano gli altri requisiti, potrà essere applicato il regime forfettario classico con le imposte al 15%.

Ad esempio, un ex socio non lavoratore di SAS o un socio di capitali di SRL che non lavora al suo interno potrebbe aderire al regime agevolato al 5%.

Come aveva già chiarito la circolare dell’Agenzia delle entrate del 18 giugno 2001, n.59 facendo riferimento al vecchio regime delle nuove iniziative produttive di cui alla Legge n. 388/2000, non più in vigore, su una situazione analoga, la qualità di socio in società di persone o di capitali non è di per sé causa ostativa per l’adozione del regime agevolato al 5%, in quanto occorre valutare l’effettivo esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Inoltre, se nel triennio precedente l’apertura si sono fatte prestazioni occasionali con ritenuta del 20%, nessun problema! Al riguardo la circolare numero 17/e del 2012 ha chiarito che, ai fini della verifica del requisito della mera prosecuzione di attività, la circostanza di aver svolto nell’ anno precedente prestazioni occasionali non impedisce l’accesso al regime in quanto le stesse costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR.

Il concetto di novità

Il concetto di novità è stato chiarificato più volte con la circolare 30 maggio 2012, n. 17 e con la circolare 4 aprile 2016 n. 10.

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la prosecuzione dell’attività “deve essere valutata sotto il profilo sostanziale e non formale e va effettuata caso per caso”. Qualora il contribuente sia stato dipendente, durante il periodo d’imposta precedente, se il rapporto di lavoro è cessato per cause involontarie (licenziamento) non si verificherà la continuità dell’attività. Nel caso di un soggetto dipendente di un’impresa che intraprende la stessa attività, con gli stessi mezzi e continua a servire gli stessi clienti, si configura la situazione di mera prosecuzione. Mentre un dipendente di un’impresa che intende avviare l’attività con propri clienti e propria organizzazione può essere eleggibile per beneficiare del regime agevolato.

Conclusione

Terminando, abbiamo visto quali sono i requisiti per aderire al regime forfettario start up che permette di pagare il 5% di imposte per i primi cinque anni anziché l’aliquota standard del 15%. Come abbiamo potuto vedere le valutazioni da fare e i requisiti da possedere non sono scontati perciò l’affidamento ad un consulente specializzato è fondamentale nella scelta.

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Pubblicato il: 30/08/2023
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    64 commenti
  1. Piero Antonio Pastore ha detto:

    Buongiorno avrei bisogno di una consulenza in privato

  2. Alessio Farina ha detto:

    Salve, ho chiuso p.iva a dicembre 2017 come professionista tecnico iscritto all’ordine. Quanto scritto è ovviamente riportato nel mio cassetto fiscale.
    Riaprendola a gennaio 2021, mi è concesso secondo voi, usufruire della tassazione agevolata al 5%?

    • Michele (Partitaiva24.it) ha detto:

      Buongiorno Alessio,

      bisognerebbe valutare anche valutare che la nuova attività con p. iva non sia la prosecuzione di altre attività come dipendente.

      se l’attività fosse del tutto nuova protrai usufruire del 5% aprendo la nuova p. iva.

      Se volessi una prima consulenza ti invito a compilare la richiesta di contatto sul nostro sito https://partitaiva24.it/